RegolamentoTitolo III

Art. 223

In vigore dal 15 feb 1929
Deve munirsi della licenza, di cui all' della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.
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