Regolamento›Titolo III
Art. 221
In vigore dal 15 feb 1929
Non sono soggetti alla disciplina. dell' della legge le agenzie o gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella di Pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza o di pachi, i Monti di pietà, le Casse di risparmio e simili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-221