RegolamentoTitolo III

Art. 216

In vigore dal 15 feb 1929
Per Amministrazioni pubbliche, a termine dell' della legge, s'intendono le Amministrazioni dello Stato, quelle degli enti autarchici e parastatali e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti al proprio ufficio. Non occorre la licenza contemplata dal citato , per gli avvisi, la cui pubblicazione è richiesta dalla legge o viene eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria o di un'amministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi per la divulgazione dei mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie e di tutti gli altri contemplati dall' della legge 23 giugno 1927, n. 1070.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-216

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