Regolamento›Titolo III
Art. 219
In vigore dal 15 feb 1929
La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termine dell' della legge, deve contenere l'indicazione della natura degli affari a cui si vuol attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.
Per le agenzie di pegno, si deve, inoltre, indicare la misura degli interessi che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, e il metodo che intende seguire nell'alienazione dei pegni non riscattati.
Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-219