Regolamento›Titolo III
Art. 220
In vigore dal 15 feb 1929
Sotto la denominazione di « agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari » usata dall' della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari; le agenzie di compra-vendita o di locazione di immobili; le agenzie per abbonamenti a giornali; le agenzie teatrali, le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità e simili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-220