RegolamentoTitolo III

Art. 217

In vigore dal 15 feb 1929
La licenza, di cui all' della legge, è richiesta per tutti i Comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere affisso o distribuito, ancorchè il richiedente sia già munito del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di stampe. Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da distribuirsi in più Comuni, è sufficiente la licenza dell'autorità di P. S. del luogo ove gli avvisi sono stampati. In tal caso, l'avviso deve recare a stampa, in ogni esemplare, gli estremi dell'autorizzazione dell'autorità locale di P. S. e deve essere comunicato ai prefetti delle Provincie dove si vogliono distribuire o affiggere, almeno ventiquattr'ore prima dell'affissione o della distribuzione. È in facoltà dei prefetti di vietarne l'affissione o la distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-217

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