RegolamentoTitolo III

Art. 226

In vigore dal 15 feb 1929
Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dall' della legge, sono tenuti ad esibire la licenza all'autorità locale di P. S. dei Comuni che percorrono. L'autorità locale di P. S. appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-226

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