Regolamento›Titolo III
Art. 223
223 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Deve munirsi della licenza, di cui all' della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.
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