Art. 230
RegolamentoTitolo III

Art. 230

230 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
È vietato di accettare pegni da persone di età minore o in istato di ebbrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento. È altresì vietata ogni operazione di soppegno.
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