Testo Unico›Capo III
Art. 138
Art. 139 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
I Comuni autonomi provvedono alle supplenze in modo analogo a quello indicato all'articolo precedente. Essi, però, hanno facoltà di provvedere alle supplenze mediante un corpo di insegnanti in soprannumero, i quali possono anche essere adibiti ad altri servizi scolastici, e devono essere nominati per concorso, a norma dell'.
I maestri in soprannumero sono nominati titolari per anzianità senza demeriti, di mano in mano che si rendano vacanti i posti relativi, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria dei titolari di prima nomina secondo gli organici comunali, o, in difetto di organici, ai posti di grado inferiore delle frazioni o borgate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-138