Testo UnicoCapo III

Art. 140

Art. 141 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 2 mar 1951
Presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a destinare insegnanti di ruolo delle scuole elementari di Stato in numero complessivamente non superiore a sessanta, per frequentare il corso triennale di studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. Essi conservano la sede e il diritto allo stipendio e alle indennità di carovita e di studi. Per la scelta di tali insegnanti, nel numero da determinarsi di volta in volta, il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli, secondo le norme che saranno fissate con regolamento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-140

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