Testo UnicoCapo IV

Art. 142

Art. 144 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 27 giu 1930
Gli insegnanti possono essere trasferiti da una ad altra sede di scuole amministrate dallo stesso Regio provveditore su domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o per motivi di servizio da indicarsi nel provvedimento. In quest'ultimo caso, quando il trasferimento avvenga in corso d'anno, l'assegnazione della sede ha carattere provvisorio; l'assegnazione della sede definitiva avrà luogo nel termine normale dei trasferimenti. Gli insegnanti dei ruoli regionali possono, su loro domanda, essere trasferiti a posti vacanti nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, purchè vi consentano il Comune presso cui chiedono di essere trasferiti ed il Regio provveditore da cui dipendono.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 17 marzo 1930, n. 727 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Oltre che per i motivi indicati nell'art. 142 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, gli insegnanti possono essere trasferiti pure da una ad altra sede di scuole amministrate dallo stesso provveditore agli studi, col loro consenso, per speciali e comprovate esigenze dell'Opera nazionale Balilla".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-142

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