Testo UnicoCapo III

Art. 137

Art. 8 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.

In vigore dal 8 mag 1928
Alla continuità dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o per aspettativa, si provvede per mezzo di supplenti, da nominarsi a norma del regolamento.
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