Testo Unico›Capo III
Art. 135
Art. 136 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640.
In vigore dal 8 mag 1928
Gli insegnanti elementari possono ottenere per giustificati motivi congedi per non oltre 15 giorni in ciascun anno scolastico.
Il congedo è accordato dal direttore o dal podestà, secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale.
Decorsi i 15 giorni, l'insegnante può chiedere di essere collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia.
L'aspettativa è concessa dal Regio provveditore o dal podestà e non può durare più di un anno. Essa non dà diritto allo stipendio e non è computabile agli effetti della anzianità di servizio.
Storico versioni
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