Testo UnicoCapo II

Art. 134

Art. 135 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 5 giu 1949
Gli insegnanti, i quali abbiano compiuto il 45° anno di servizio e il 65° anno di età, cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti. Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente, i maestri, che abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di età e 25 di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio quando dai rapporti informativi risulti che non prestano opera efficace nella scuola. Le stesse norme valgono per i direttori comunali.

Note all'articolo

  • Il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 622 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere in servizio per gli anni scolastici 1945-46 e 1946-47 i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di eta' e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di eta' al 30 settembre 1946 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua".
  • Il D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 550 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1947-48, i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di eta' e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di eta' al 30 settembre 1947 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua".
  • La L. 21 aprile 1949, n. 223 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1948-49 i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di eta' e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di eta' al 30 settembre 1948 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-134

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