Testo Unico›Capo III
Art. 136
Art. 137 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 7 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125; art. 6 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640.
In vigore dal 13 gen 1939
L'insegnante può ottenere, per ragioni di salute, congedi per non oltre due mesi in ciascun anno scolastico.
Se l'assenza dalla scuola si prolunga per oltre 10 giorni l'insegnante è tenuto ad esibire certificato medico.
Durante l'assenza per ragioni di salute il maestro ha diritto allo stipendio intero.
Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante che non è in grado di riprendere servizio, può far domanda di essere collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non può eccedere i due anni; cessa col cessare della causa.
All'aspettativa per motivi di salute, quando sia stata concessa per la durata massima, non può seguire l'aspettativa per motivi di famiglia a meno che non concorrano circostanze gravi ed eccezionali, delle quali è giudice insindacabile l'autorità competente. Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.
Durante l'aspettativa il maestro ha diritto a metà dello stipendio.
Durante l'assenza o l'aspettativa l'autorità scolastica governativa o comunale può accertare, sempre che creda, la sussistenza del male mediante visita fiscale.
Salvo i casi di assoluta necessità, il maestro non può assentarsi dalla scuola prima di aver ottenuto il congedo o l'aspettativa.
Il congedo è accordato dal direttore o dal podestà secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale; l'aspettativa è concessa dal R. provveditore o dal podestà.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni dalla L. 3 gennaio 1939, n. 1, ha disposto (con l'art. 31, comma 4) che "Alle insegnanti di ruolo delle scuole elementari e a quelle delle Regie scuole magistrali e delle annesse classi del grado preparatorio il congedo previsto dall'art. 136 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e dall'art. 14 del R. decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1604, e' concesso per la durata di due mesi e mezzo quando dipenda da gravidanza e da puerperio".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-136