Testo Unico›Capo II
Art. 133
Art. 2 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641.
In vigore dal 8 mag 1928
È dispensato dal servizio l'insegnante che per manifestazioni compiute nella scuola o fuori di essa non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.
All'insegnante proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.
La dispensa è deliberata, tanto per gli insegnanti dei ruoli regionali quanto per quelli dei ruoli comunali, dal Regio provveditore agli studi, sentito il parere del prefetto.
Per gli insegnanti dipendenti dal Governatorato di Roma, provvede il governatore.
Il titolo della dispensa deve risultare dalla relativa deliberazione, nella quale si deve inoltre far cenno del parere del prefetto.
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