Testo Unico›Capo II
Art. 132
Art. 134 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 199.
In vigore dal 8 mag 1928
Il Regio provveditore ed il Comune possono in qualunque tempo, con deliberazione motivata, dispensare dal servizio l'insegnante per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità o per insufficienza didattica comprovata da rapporti informativi delle autorità ispettive e direttive, relativi all'ultimo triennio.
Il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di dispensare dal servizio gli insegnanti delle pubbliche scuole elementari, con suo decreto, contro cui è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato per incompetenza o per violazione di legge, qualora il provvedimento sia necessario nell'interesse del servizio.
La dispensa, di cui al precedente comma, è decretata previo parere della prima Commissione per i ricorsi dei maestri elementari. Per gli insegnanti dei Comuni autonomi e del Governatorato di Roma, sarà inteso anche il parere rispettivamente del podestà e del governatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-132