Testo Unico›Capo II
Art. 129
Art. 27 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.
In vigore dal 8 mag 1928
Il decimo delle nomine a posti di scuole femminili vacanti nei Comuni autonomi è attribuito, con le norme dell'articolo precedente, alle vincitrici dei concorsi magistrali indipendentemente dall'ordine di graduatoria, le quali abbiano compiuto almeno un quinquennio di lodevole servizio in istituzioni sussidiarie o integrative della scuola, gestite dal Comune che bandisce il concorso o dal patronato scolastico in esso esistente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-129