Testo UnicoCapo II

Art. 129

Art. 27 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

In vigore dal 8 mag 1928
Il decimo delle nomine a posti di scuole femminili vacanti nei Comuni autonomi è attribuito, con le norme dell'articolo precedente, alle vincitrici dei concorsi magistrali indipendentemente dall'ordine di graduatoria, le quali abbiano compiuto almeno un quinquennio di lodevole servizio in istituzioni sussidiarie o integrative della scuola, gestite dal Comune che bandisce il concorso o dal patronato scolastico in esso esistente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-129

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo