Testo Unico›Titolo IV›Capo I
Art. 124
Art. 129 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 6, 1° comma, R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736; art. 4 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211.
In vigore dal 27 giu 1930
Le graduatorie di concorso sono approvate dal Regio provveditore agli studi.
Nel procedere a tale approvazione il Regio provveditore rettifica le graduatorie, di ufficio o su reclami eventualmente pervenutigli.
Le graduatorie dei concorsi banditi dal Regio provveditore agli studi per le scuole da esso amministrate hanno efficacia per un biennio e per tutti i posti che si rendono vacanti dal 1° agosto dell'anno in cui il concorso è bandito fino al 31 luglio dell'anno in cui la graduatoria cessa di aver vigore.
Con le graduatorie stesse debbono essere coperti anche i posti resisi vacanti anteriormente al 1° agosto, quando ai medesimi non siasi potuto provvedere con le graduatorie del concorso precedente.
Quando al 31 dicembre del secondo anno di validità della graduatoria siano stati nominati a posti vacanti nella Regione meno della metà dei vincitori del concorso, il Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico, può chiedere al Ministro che la validità della graduatoria sia prorogata di un biennio.
L'accoglimento della richiesta importa che per il biennio di proroga non si bandisca altro concorso.
Se con la graduatoria di concorso non si possono coprire tutti i posti, si provvede, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento, con nomine di concorrenti che siano compresi nelle graduatorie di concorsi banditi da altri Regi Provveditorati e ne facciano domanda.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-124