Testo Unico›Titolo IV›Capo I
Art. 126
Art. 6, 2° comma, R. decreto 1° maggio 1925, n. 736.
In vigore dal 8 mag 1928
Le graduatorie dei concorsi banditi dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari hanno efficacia fino a che siano con le stesse coperti tutti i posti messi a concorso.
I vincitori del nuovo concorso possono ottenere la nomina solo quando siano stati collocati tutti i vincitori del concorso precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-126