Testo UnicoTitolo IVCapo I

Art. 126

Art. 6, 2° comma, R. decreto 1° maggio 1925, n. 736.

In vigore dal 8 mag 1928
Le graduatorie dei concorsi banditi dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari hanno efficacia fino a che siano con le stesse coperti tutti i posti messi a concorso. I vincitori del nuovo concorso possono ottenere la nomina solo quando siano stati collocati tutti i vincitori del concorso precedente.
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