Testo Unico›Titolo IV›Capo I
Art. 125
Articolo unico R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 66.
In vigore dal 8 mag 1928
È data facoltà al ministro per la pubblica istruzione di sospender con suo motivato decreto, quando ne ravvisi la opportunità, l'applicazione in alcuni dei Regi Provveditorati agli studi del Regno delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-125