Testo Unico›Titolo IV›Capo I
Art. 122
Art. 127 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 8 R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736.
In vigore dal 29 mag 1947
Non possono partecipare ai concorsi:
a) le persone non fornite della legale abilitazione all'ufficio d'insegnante e non provviste di un attestato di moralità da rilasciarsi, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, dal podestà o dai podestà dei Comuni, nei quali il candidato abbia dimorato negli ultimi due anni anteriori a quello in cui il concorso è bandito;
b) le giovani e i giovani che non abbiano rispettivamente compiuto il 17° e il 18° anno di età o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso;
c) coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuta l'età di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai maestri delle scuole rurali, ai concorrenti di cui all', a coloro che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da Comuni e da Amministrazioni scolastiche, ai maestri ex combattenti ed alle maestre parenti di caduti, mutilati ed invalidi di guerra, a quelli che abbiano conseguito l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami e a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall', comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635;
d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, a meno che essi non dimostrino con speciale certificato medico legalizzato che quella causa sia venuta a cessare;
e) coloro che siano stati temporaneamente interdetti, durante il periodo di durata della interdizione;
f) coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni od a una pena qualunque per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi i casi di fatti commessi per colpa e quelli per agevolazione colposa, ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralità pubblica e il buon costume, la integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia, oppure per furto, truffa, rapina, estorsione od usura; come pure coloro che siano stati condannati per delitti contro la fede pubblica per i quali sono contaminate pene non inferiori a sei mesi.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1196 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica sara' applicata ai concorsi magistrali per titoli ed esami gia' indetti alla data di pubblicazione del Regio Decreto stesso.
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "L'art. 122, lettera c) del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e' modificato nel senso che sono ammessi ai concorsi per posti di maestro elementare, anche se eccedono il prescritto limite massimo di eta', oltre alle categorie indicate nella lettera c) dell'articolo citato, e salvo l'osservanza delle altre disposizioni emanate in materia, coloro che abbiano prestato servizio di provvisorio o supplente nelle scuole elementari statali, o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile, nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro eta' rispetto al limite predetto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-122