Testo Unico›Titolo IV›Capo I
Art. 119
Art. 124 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Il concorso si svolge nella città sede del Regio Provveditorato o nel Comune, che ha bandito il concorso. Può, però, il Regio provveditore, nei concorsi indetti per le scuole da lui amministrate, tenuto conto del numero dei concorrenti e della loro provenienza, disporre che l'esame scritto sia tenuto anche negli altri capoluoghi di Provincia, compresi nell'ambito del Provveditorato, alle condizioni e con le garanzie stabilite dal regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-119