Testo UnicoTitolo III

Art. 115

Art. 1 [79] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.

In vigore dal 19 ago 1928
Ogni anno in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione è stanziato, con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello per la pubblica istruzione, un apposito fondo destinato a sussidiare gli Enti delegati, di cui al paragrafo 3°, capo II del titolo II, per la costruzione di piccoli edifici scolastici rurali per le scuole non classificate, alle condizioni e con le modalità stabilite con sua ordinanza dal ministro per la pubblica istruzione. L'ammontare di detto fondo sarà calcolato in ragione di L. 1300 per ogni scuola non classificata che funzioni nell'anno e che provenga da sclassificazioni ordinate dai Regi provveditori agli studi, a cominciare dall'esercizio finanziario 1926-27. Il sussidio per ogni edificio non può superare L. 25,000. Le somme non erogate in un esercizio si accrescono allo stanziamento dell'esercizio successivo. L'edificio sarà di proprietà comunale e destinato in perpetuo ad esclusivo uso scolastico.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-115

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