Testo Unico›Titolo III
Art. 112
Art. 118 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui o per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvede di ufficio, sentita la Cassa dei depositi e prestiti, nei riguardi della garanzia dei mutui, e secondo le norme stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-112