Testo Unico›Titolo III
Art. 107
Art. 113 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, e art. 2 R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1106.
In vigore dal 8 mag 1928
Le spese per la costruzione e l'acquisto e per adattamento e riparazione degli edifici scolastici sono a carico dei Comuni.
Lo Stato facilita, ai Comuni le spese sopraindicate, assumendosi l'onere del pagamento degli interessi sui mutui e con la concessione di sussidi.
Per l'assegnazione dei relativi stanziamenti si applicheranno le seguenti norme:
a) dal Ministero della pubblica istruzione le somme stanziate saranno concesse ai singoli Comuni ed Enti, su parere dei Regi provveditori agli studi, e tenuti presenti i maggiori bisogni, in rapporto alle condizioni della istruzione e dei locali scolastici;
b) dal Ministero dei lavori pubblici le somme stanziate saranno ripartite fra l'Alto Commissariato di Napoli e i Provveditorati alle opere pubbliche, tenuto conto dei piani regolatori presentati da ciascuno di essi.
Negli edifici scolastici che si costruiscano in frazioni o borgate in cui esistano non più di due scuole e difettino case di abitazione civile, devono essere compresi gli alloggi gratuiti per gli insegnanti.
Storico versioni
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