Testo Unico›Titolo III
Art. 111
Art. 117 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Il concorso dello Stato per i mutui di cui al precedente articolo è concesso agli enti mutuatari con decreto del ministro dell'istruzione. Nel decreto dev'essere determinata la quota annua costante corrispondente agli interessi relativi al mutuo da corrispondersi a titolo di concorso nella forma e misura stabilita per i mutui da contrarsi con la Cassa dei depositi e prestiti.
Il ministro per l'istruzione provvede all'emissione del decreto di liquidazione della rata annua di concorso per il pagamento degli interessi del mutuo, quando sia stato approvato il collaudo dei lavori e constatata la spesa complessiva sostenuta.
Il versamento di tale quota si inizia col 1° gennaio o col 1° luglio successivo a quello della liquidazione predetta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-111