Testo UnicoTitolo III

Art. 111

Art. 117 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Il concorso dello Stato per i mutui di cui al precedente articolo è concesso agli enti mutuatari con decreto del ministro dell'istruzione. Nel decreto dev'essere determinata la quota annua costante corrispondente agli interessi relativi al mutuo da corrispondersi a titolo di concorso nella forma e misura stabilita per i mutui da contrarsi con la Cassa dei depositi e prestiti. Il ministro per l'istruzione provvede all'emissione del decreto di liquidazione della rata annua di concorso per il pagamento degli interessi del mutuo, quando sia stato approvato il collaudo dei lavori e constatata la spesa complessiva sostenuta. Il versamento di tale quota si inizia col 1° gennaio o col 1° luglio successivo a quello della liquidazione predetta.
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