Testo Unico›Capo II
Art. 106
Art. 97 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
I cittadini, che abbiano i requisiti voluti dal presente testo unico per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo a presentare all'autorità scolastica competente gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La maturità classica e l'abilitazione tecnica tengono luogo di titolo di capacità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-106