Testo UnicoCapo II

Art. 102

Art. 93 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Ai militari, che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, può dall'autorità militare essere concesso di frequentare le scuole magistrali o professionali che esistano nella sede del presidio.
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