Testo UnicoCapo II

Art. 101

Art. 91 e 92 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 7 gen 1968
Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1967, N. 1215. Il certificato rilasciato dalla commissione di cui al comma precedente ha valore di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-101

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