Testo Unico›Capo II
Art. 101
Art. 91 e 92 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 7 gen 1968
Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1967, N. 1215.
Il certificato rilasciato dalla commissione di cui al comma precedente ha valore di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-101