Testo Unico›Capo II
Art. 96
Art. 6 legge 25 maggio 1913, n. 517.
In vigore dal 8 mag 1928
Gli Istituti considerati nell' della legge 25 maggio 1913, n. 517, pei quali non fosse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso, potranno, con le norme della legge medesima e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione, essere trasformati in corsi integrativi e di avviamento professionale, oppure in scuole di grado preparatorio o in scuole elementari di grado superiore e inferiore, o in assegno a favore delle scuole elementari locali ovvero in posti di studio da godersi in Istituti magistrali, e nel caso di Istituti femminili anche in altri Istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza Convitto.
I corsi elementari che così venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai Comuni dalle leggi vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-96