Testo Unico
Art. 1
Art. 1 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 22 nov 1935
Presso ogni Provveditorato agli studi sono istituiti, per gli affari dell'istruzione elementare, un Consiglio scolastico ed un Consiglio di disciplina, ambedue presieduti dal Regio provveditore.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 26 settembre 1935, n. 1866, convertito senza modificazioni dalla L. 16 marzo 1936, n. 496, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) la soppressione del Consiglio scolastico previsto dal presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-1