Testo UnicoCapo II

Art. 104

Art. 95 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Ai maestri viene corrisposto il compenso annuo previsto dall'. La spesa per tali compensi è a carico del Ministero della pubblica istruzione. Tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-104

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo