Testo Unico›Capo II
Art. 104
Art. 95 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Ai maestri viene corrisposto il compenso annuo previsto dall'.
La spesa per tali compensi è a carico del Ministero della pubblica istruzione.
Tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.
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