Testo Unico›Capo VI
Art. 155
Art. 158 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Ai maestri ai quali sia affidato, in orario alternato, l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse è corrisposta annualmente, oltre lo stipendio, la somma di L. 800.
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