Testo Unico›Capo VI
Art. 159
Art. 161 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Nei Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole l'esattore comunale o consorziale è obbligato a pagare puntualmente alla scadenza gli stipendi ai maestri elementari.
La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli deve anticipare le somme necessarie e ne percepisce, a carico del Comune, l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.
Le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive ai pagamenti delle somme anticipate dall'esattore, s'intendono fatte in isconto di tale suo credito, sino alla concorrenza del medesimo e dei relativi interessi.
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