Testo Unico›Capo VII
Art. 164
Art. 154, commi da 1 a 5, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641.
In vigore dal 7 feb 1960
I provvedimenti dell'autorità scolastica riguardanti le nomine provvisorie e le supplenze, i congedi e le aspettative, le assegnazioni di classi e i certificati di servizio dei maestri elementari sono definitivi.
Contro ogni altro provvedimento della stessa autorità scolastica, riguardante lo stato giuridico ed economico dei maestri elementari, è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al ministro della pubblica istruzione.
COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1866, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 496.
Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento e dalla interdizione e contro le punizioni inflitte dal podestà a norma dell' è ammesso ricorso solo per motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.
Spetta al ministro di pronunciare senz'altro la irricevibilità o inammissibilità di ricorsi prodotti fuori termine o senza l'osservanza delle forme prescritte.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1023 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione dei ricorsi gerarchici di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-164