Testo UnicoCapo VII

Art. 169

Art. 2 e 3 R. decreto 12 agosto 1927, n. 1740.

In vigore dal 8 mag 1928
Il presidente ed i membri della Commissione restano in ufficio per quattro anni e possono essere confermati. Qualora per dimissioni o per altre cause uno dei componenti venga a mancare nel corso del quadriennio, la persona nominata in sostituzione dura in carica per il rimanente periodo del quadriennio. Ai componenti della Commissione sono dovute le indennità di viaggio, le diarie ed i gettoni di presenza nei casi e nella misura di cui ai Regi decreti 11 novembre 1923, numero 2395, 8 maggio 1924, n. 843, e 19 luglio 1924, n. 1368.
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