Testo Unico›Capo VII
Art. 167
Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche per i ricorsi contro gli atti del governatore di Roma, intendendosi a tali effetti sostituito al Regio provveditore agli studi il governatore e, quanto all'affissione, l'albo del Governatorato a quello dell'Ufficio scolastico.
In vigore dal 8 mag 1928
Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche per i ricorsi contro gli atti del governatore di Roma, intendendosi a tali effetti sostituito al Regio provveditore agli studi il governatore e, quanto all'affissione, l'albo del Governatorato a quello dell'Ufficio scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-167