Testo Unico›Titolo V›Capo I
Art. 171
Art. 166 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
L'istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età è obbligatoria.
Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l'età di sei anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-171