Testo UnicoTitolo VCapo I

Art. 171

Art. 166 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
L'istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età è obbligatoria. Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l'età di sei anni.
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