Testo UnicoTitolo VCapo I

Art. 174

Art. 169 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere per proprio conto all'istruzione dell'obbligato, ma in tal caso debbono provare con documenti la propria capacità tecnica od economica a provvedervi. Gli obbligati che non frequentino pubbliche scuole devono, al 14° anno, provare d'aver sostenuto l'esame di licenza dalla scuola complementare o da altra scuola post-elementare di ugual numero di anni, e sono tenuti a ripetere detto esame finché non abbiano conseguito l'approvazione. Dopo quattro sessioni di esame il candidato che non sia riuscito ad ottenere l'approvazione rimane esonerato dall'obbligo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-174

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