Testo Unico›Titolo V›Capo I
Art. 174
Art. 169 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere per proprio conto all'istruzione dell'obbligato, ma in tal caso debbono provare con documenti la propria capacità tecnica od economica a provvedervi.
Gli obbligati che non frequentino pubbliche scuole devono, al 14° anno, provare d'aver sostenuto l'esame di licenza dalla scuola complementare o da altra scuola post-elementare di ugual numero di anni, e sono tenuti a ripetere detto esame finché non abbiano conseguito l'approvazione.
Dopo quattro sessioni di esame il candidato che non sia riuscito ad ottenere l'approvazione rimane esonerato dall'obbligo.
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