Testo UnicoTitolo VCapo I

Art. 177

Art. 172 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Nel caso che i genitori provvedano privatamente all'istruzione dei ciechi o sordomuti obbligati, questi devono al 14° e rispettivamente al 16° anno di età sostenere un esame presso uno degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente.
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