Testo Unico›Titolo V›Capo I
Art. 181
Art. 176 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
I Consigli di amministrazione dei singoli Regi istituti dei sordomuti hanno facoltà di provvedere, con personale incaricato, alla assistenza religiosa e sanitaria degli alunni, agli insegnamenti di educazione fisica e di arti e mestieri ed alle altre forme di educazione che, a giudizio del Ministero, siano ritenute indispensabili per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente titolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-181