Testo Unico›Titolo V›Capo I
Art. 182
Art. 177 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Il podestà ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, almeno un mese prima della riapertura delle scuole, al Regio ispettore scolastico della circoscrizione l'elenco dei fanciulli che per ragione di età hanno obbligo scolastico, con l'indicazione del centro scolastico che presumibilmente deve accoglierli e il nome dei genitori o di chi ne tiene luogo.
L'ispettore promuove l'iscrizione degli obbligati e, iniziatosi l'anno scolastico, riscontra questo elenco col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, accertando chi siano gli inadempienti.
L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-182