Testo Unico›Titolo V›Capo I
Art. 185
Art. 180 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
I responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad un'ammenda su ordinanza del podestà.
L'ammenda è di lire 2; ma, applicata inutilmente due volte, può essere elevata fino al massimo di lire 50. L'ammenda può essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico.
Il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini della legge comunale vigente. In caso diverso la contravvenzione è denunziata al pretore, che procede nelle vie ordinarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-185