Testo UnicoTitolo VCapo I

Art. 185

Art. 180 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
I responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad un'ammenda su ordinanza del podestà. L'ammenda è di lire 2; ma, applicata inutilmente due volte, può essere elevata fino al massimo di lire 50. L'ammenda può essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico. Il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini della legge comunale vigente. In caso diverso la contravvenzione è denunziata al pretore, che procede nelle vie ordinarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-185

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