Testo Unico›Capo II
Art. 190
Art. 184 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Le pubbliche scuole elementari rilasciano i seguenti certificati:
certificato di promozione e di ammissione alle varie classi;
certificato di studi elementari inferiori alla fine della terza classe;
certificato di compimento alla fine della quinta classe;
certificato di adempimento dell'obbligo scolastico e di speciale idoneità al lavoro, dopo l'ultimo anno di frequenza scolastica prescritta, con buon profitto negli esercizi di avviamento professionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-190