Testo UnicoCapo II

Art. 191

Articolo unico, 1° e 2° comma, R. decreto 31 marzo 1927, n. 623.

In vigore dal 8 mag 1928
Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna, per il conseguimento dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento o di adempimento dell'obbligo scolastico, oltre che per l'ammissione alle classi intermedie dei due gradi del corso elementare ed a quelle del corso integrativo di avviamento professionale, sono ammessi ad una prova d'esame che può essere integrata all'inizio del successivo anno scolastico alle condizioni e con le modalità previste dal secondo comma dell'. Per il conseguimento del certificato di compimento e di quello di adempimento dell'obbligo scolastico non è richiesto il possesso del certificato di studi rispettivamente inferiore.
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