Testo UnicoCapo III

Art. 194

Art. 2 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615.

In vigore dal 8 mag 1928
Nessun fanciullo proveniente da scuola pubblica può essere inscritto ad una classe superiore alla prima se non esibisca, insieme con la pagella per il nuovo anno scolastico, anche quella relativa all'anno precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-194

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo