Testo Unico›Capo III
Art. 194
Art. 2 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615.
In vigore dal 8 mag 1928
Nessun fanciullo proveniente da scuola pubblica può essere inscritto ad una classe superiore alla prima se non esibisca, insieme con la pagella per il nuovo anno scolastico, anche quella relativa all'anno precedente.
Storico versioni
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