Testo Unico›Capo III
Art. 197
Art. 5 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615.
In vigore dal 8 mag 1928
Gli alunni di scuola privata o paterna, nel presentarsi alla inscrizione o agli esami presso le pubbliche scuole, debbono esibire la pagella in bianco per l'anno in corso e le pagelle degli anni precedenti o, in mancanza di queste, una dichiarazione dell'Ufficio di registro che attesti il versamento di una somma corrispondente a titolo di pagella scolastica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-197