Testo Unico›Capo III
Art. 202
Art. 10 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615.
In vigore dal 8 mag 1928
La violazione delle norme prescritte dagli articoli precedenti che risulti imputabile a colpa del direttore o del maestro è punibile disciplinarmente come mancanza grave ai doveri d'ufficio.
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